La Legge di Bilancio 2026 introduce un’importante novità per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura: un credito d’imposta 4.0 dedicato alle imprese che non possono accedere al nuovo iperammortamento.

L’intervento risponde a una criticità ben nota nel comparto primario, dove molte realtà risultano escluse dagli incentivi tradizionali per via del regime fiscale adottato.

Perché un credito d’imposta “su misura” per l’agricoltura

Il nuovo iperammortamento è riservato esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Ne restano quindi esclusi, tra gli altri:

  • imprese individuali e società agricole che operano nei limiti dell’articolo 32 del TUIR e dichiarano redditi fondiari;
  • imprese che determinano il reddito con criteri forfettari o tramite regimi di imposta sostitutiva, come le imprese agricole che dichiarano il reddito su base catastale.

Si tratta di una platea molto ampia nel mondo agricolo. Da qui la scelta del legislatore di prevedere un credito d’imposta 4.0 specifico, destinato alle imprese attive:

  • nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Investimenti agevolabili e misura del beneficio

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati IV e V della legge 199/2025.

Agevolazione

  • credito d’imposta pari al 40% della spesa
  • massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario

Sono ammessi anche gli investimenti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing): in questo caso, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene.

Gli obblighi documentali

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto di stringenti obblighi documentali, previsti a pena di revoca del credito.

In particolare, l’impresa deve:

  • conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  • riportare su fatture, DDT e altri documenti di acquisto un espresso riferimento alle disposizioni normative che disciplinano il credito d’imposta;
  • ottenere una certificazione che attesti:
    • l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
    • la loro corrispondenza alla documentazione contabile.

La certificazione deve essere rilasciata:

  • dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, oppure
  • da un revisore legale o società di revisione iscritti nella sezione A del Registro, se l’impresa non è obbligata alla revisione.

Per queste imprese è previsto un incremento del credito d’imposta fino a 5.000 euro, a copertura dei costi sostenuti per la certificazione.

Il meccanismo del recapture

La normativa introduce anche un meccanismo di recapture del beneficio.

Il credito d’imposta deve essere ridotto se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento, si verifica uno dei seguenti eventi:

  • cessione del bene a terzi;
  • destinazione del bene a finalità estranee all’attività d’impresa;
  • mancato riscatto dei beni in leasing.

In questi casi:

  • il costo del bene viene escluso dalla base di calcolo originaria;
  • se il credito è già stato utilizzato in compensazione, l’importo deve essere riversato, senza sanzioni e interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Come evitare la rideterminazione del credito

La riduzione non si applica se l’impresa realizza un investimento sostitutivo, secondo quanto previsto dai commi 35 e 36 della legge 205/2017, richiamati espressamente dalla manovra.

In particolare, l’impresa deve:

  • sostituire il bene con uno strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
  • attestare:
    • l’effettuazione dell’investimento sostitutivo;
    • le caratteristiche del nuovo bene;
    • il requisito dell’interconnessione.

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